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Referendum 12 giugno 2022: il Vademecum Semplice

Coltura Edizioni presenta: breve vademecum sui referendum del 12 giugno 2022.

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All’interno di queste pagine si trova una descrizione semplice dei 5 quesiti referendari del 12 giugno 2022, riguardanti alcuni aspetti del funzionamento del sistema giudiziario italiano. Seppur semplici, le spiegazioni sono tutte rigorosamente basate su fonti ufficiali, riportate tutte in fondo al documento (sono indicati anche i passaggi a cui ogni fonte fa riferimento).

Il testo è stato elaborato per essere leggibile e comprensibile da tutti, anche da chi fosse completamente a digiuno di conoscenze in ambito giuridico. Nel vademecum sono completamente assenti giudizi, opinioni e interpretazioni personali, proprio per lasciare che ogni lettrice e lettore possa liberamente sviluppare una sua opinione dei fatti, qui sotto descritti in modo semplice ma didascalico ed esclusivamente descrittivo. Il testo è stato elaborato dal dott. Marco Giordano (biografia e credenziali in fondo al documento).

INFORMAZIONI GENERALI: COME SI VOTA

Domenica 12 giugno 2022 gli elettori italiani tornano alle urne, aperte dalle ore 7:00 alle 23:00. 

Per votare sono necessari un documento valido di identità (quindi assicuratevi che non siano scaduti) e la tessera elettorale ancora valida (assicuratevi che ci siano ancora spazi liberi a disposizione, dove viene apposto il timbro dopo la votazione). 

Possono votare tutti i cittadini con più di 18 anni. 

Se i vostri documenti non fossero più validi (carta d’identità scaduta, tessera elettorale con tutti gli spazi pieni, ecc…), si possono cambiare/rinnovare presso l’ufficio elettorale del proprio comune.

Tali uffici resteranno aperti anche venerdì 10 e sabato 11 giugno con orario continuato dalle 9 alle 18. Inoltre saranno aperti anche durante tutta la giornata delle votazioni, domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23

Si vota per 5 referendum abrogativi, perciò all’elettore vengono consegnate cinque schede di colore diverso. Su ognuna di esse sarà presente un “quesito referendario”, cioè una domanda a cui rispondere SI oppure NO, segnando con una X la risposta scelta.

Come appena detto, si tratta di un referendum “abrogativo”, in altre parole gli elettori sono chiamati a decidere se cancellare o conservare delle normative attualmente attive nel nostro ordinamento giuridico. 

Chi vuole mantenere le norme così come sono deve votare NO.

Chi vuole che tali norme vengano cancellate deve votare SI.

IMPORTANTE: ogni quesito è indipendente dall’altro, quindi si può votare diversamente per ognuna delle 5 schede elettorali. 

Vediamo nel dettaglio, ma in modo semplice, cosa significa votare SI o NO per ognuno dei cinque quesiti.

SPIEGAZIONE DEI CINQUE QUESITI

1. SCHEDA ROSSA: Abolizione Legge Severino

Domanda scritta sulla scheda:

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?”

CHE SIGNIFICA? 

Il decreto 235 del 2012 è da molti comunemente conosciuto come la Legge Severino. Oggi queste norme vietano la partecipazione alle elezioni di chi è stato condannato in via definitiva per i seguenti reati: mafia, terrorismo, corruzione, peculato (cioè quando un funzionario pubblico si appropria di soldi pubblici in modo illecito e approfittando della sua posizione) o concussione (cioè quando un funzionario pubblico approfitta della sua posizione per costringere un’altra persona a cedere denaro o altra utilità non patrimoniale, al funzionario stesso o a un terzo coinvolto).

COME FUNZIONA OGGI LA LEGGE: 

Essere condannati in via definitiva, vuol dire essere condannati dopo tutti i possibili gradi processuali previsti dalla legge: quindi senza altra possibilità di appello, opposizione o revisione della sentenza. 

Oggi chi è condannato definitivamente, per i reati elencati qui sopra, per effetto di questa legge non può candidarsi o partecipare alle elezioni per: Parlamento Europeo e italiano, Regione, Provincia e Comune. 

I deputati e i senatori già eletti, che vengono condannati in via definitiva, sempre per quei reati sopra detti e per una pena di almeno 4 anni di reclusione, decadono dalla carica, quindi perdono il proprio posto di funzionario pubblico in corso e non possono più essere candidati per almeno 6 anni. 

AMMINISTRATORI LOCALI: 

Sempre secondo la legge, Sindaci, Assessori e tutti gli amministratori locali vengono temporaneamente sospesi dalla carica per 18 mesi, anche se non sono condannati ancora in via definitiva, ma che hanno comunque ricevuto una cosiddetta “misura di prevenzione” definitiva dal tribunale. 

La misura di prevenzione viene emessa dal tribunale per evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi, durante l’indagine o il processo. Non è detto però che il soggetto abbia effettivamente commesso il reato. 

VOTARE SI: elimina tutti gli effetti di questa legge.

VOTARE NO: conserva tutti gli effetti appena descritti di questa legge.

2. SCHEDA ARANCIONE: Abolizione delle “Misure Cautelari”

Testo scritto sulla scheda:

“Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.”

La domanda scritta su questa scheda sarà più lunga della prima, quindi qui sopra abbiamo riportato solo il testo di intestazione. 

La domanda per intero si legge qui sul sito ufficiale del Ministero:
https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-referendum-2022#faq-1.-Quali-sono-le-denominazioni-sintetiche-ed-i-quesiti-dei-cinque-referendum-stampati-sulle-schede?

CHE SIGNIFICA? 

Oggi il tribunale può decidere per le cosiddette “misure cautelari”. In pratica possono essere presi dei provvedimenti durante le indagini e/o durante le fasi del processo. Questo succede quando le autorità giudiziarie vogliono evitare determinati pericoli: inquinamento delle prove, corruzione, pericolo di fuga, pericolo di commettere atti gravi “con l’uso delle armi o di violenza personale”, ripetendo o aggravando il reato già commesso (o comunque per il quale si sta già indagando o svolgendo il processo). 

Esistono diversi tipi di misure cautelari: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla Polizia, allontanamento familiare, fino agli arresti domiciliari o al carcere preventivo. 

COME FUNZIONA OGGI LA LEGGE:

Attualmente queste misure vengono applicate indipendentemente, sia per i reati di “minore entità” (rispetto a quelli più gravi per la salute fisica e mentale della persona): quindi anche spaccio di droga e corruzione; sia per i reati di “particolare gravità”: con armi o altri mezzi violenti, reati contro l’ordine costituzionale, delitti di criminalità organizzata o della stessa specie.

VOTARE SI:
Vuol dire l’abolizione (quindi la cancellazione) delle misure cautelari, e in particolare di arresti domiciliari e carcere preventivo, per le seguenti cause:

  • reiterazione (ripetizione) del reato (per quei reati considerati di “minore entità”, inclusi lo spaccio di droga e la corruzione),
  • reato di finanziamento illecito ai partiti. 

Resterebbero attive le misure cautelari per: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di “particolare gravità”, con armi o altri mezzi violenti.

VOTARE NO: la legge resta invariata. 

3. SCHEDA GIALLA: Abolizione del passaggio tra funzioni nella carriera dei magistrati.

Testo scritto sulla scheda:

“Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”.

La domanda sulla scheda gialla è lunghissima: 1075 parole per un totale di 7483 caratteri (spazi inclusi), praticamente l’equivalente di due pagine di un foglio standard in formato A4. 

Perciò, anche in questo caso, abbiamo deciso di mettere solo l’intestazione. Ma il testo completo che troverete sulla scheda è sempre consultabile, anche sul sito ufficiale del Ministero:
https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-referendum-2022#faq-1.-Quali-sono-le-denominazioni-sintetiche-ed-i-quesiti-dei-cinque-referendum-stampati-sulle-schede

Proviamo a semplificare il tutto: 

CHE SIGNIFICA? 

Il magistrato viene spesso confuso come sinonimo di giudice, ma non è così. In generale, è un funzionario pubblico che esercita dei poteri giudiziari: può farlo ricoprendo diversi tipi di ruoli, cioè il Giudice oppure il Pubblico Ministero. 

Il Giudice ha il cosiddetto “potere giudicante”: decide sulle controversie e quindi sul risultato di un processo, oppure si pronuncia sulle questioni che sono di sua competenza (civile, penale, amministrativa, ecc…). 

Il Pubblico Ministero esercita invece il “potere requirente”: praticamente è colui che in gergo popolare rappresenta la cosiddetta “accusa”, perché si occupa infatti di trovare le prove d’accusa nei confronti di coloro che hanno commesso o potrebbero aver commesso reati. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l’assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa.

COME FUNZIONA OGGI LA LEGGE:

Oggi la legge consente ai magistrati di poter cambiare il proprio ruolo professionale, passando dalla carriera di Pubblico Ministero a quella di Giudice, e viceversa, per un massimo di quattro volte. 

VOTARE SI:
La legge viene cancellata e le due carriere diventano definitivamente distinte e separate. Una volta scelta una strada, un magistrato non avrà più la possibilità di cambiare il percorso della sua carriera da giudicante a requirente e viceversa. 

VOTARE NO: mantiene la legge immutata. 

4. SCHEDA GRIGIA: Abolizione criteri per la valutazione dei magistrati

Domanda scritta sulla scheda:

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?”

CHE SIGNIFICA?

“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”: questo è il primo rigo dell’art. 104 della Costituzione. Il motivo è di facile intuizione e ovvio a tutti: i padri costituenti hanno previsto che la magistratura sia indipendente dal potere politico e da ogni altro potere, per cercare di renderla quanto più imparziale e super partes possibile.

I magistrati non sono superiori alla legge e anche essi, proprio per legge, sono soggetti a controllo. 

Ogni 4 anni i magistrati sono sottoposti a valutazione del proprio operato. Questa valutazione viene effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, spesso abbreviato con la sigla CSM.

Questo consiglio, sempre secondo la Costituzione all’art. 105, ha il potere di decidere riguardo assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati

Il CSM  è composto da:
– Presidente della Repubblica;
– Primo Presidente della Corte di Cassazione;
– Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
– 16 magistrati: 2 con funzioni di legittimità, 10 giudicanti, 4 requirenti (funzioni già spiegate qui sopra per la scheda gialla del referendum);
– 8 membri “laici”, cioè professori universitari ordinari in materie giuridiche e/o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

COME FUNZIONA OGGI LA LEGGE:

Le decisioni del CSM vengono prese anche in base a “pareri vincolanti” scritti ed espressi da altri due tipi di organi: 

1) il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione: composto da 14 membri, 10 dottori magistrati della Corte di Cassazione e 4 avvocati e professori ordinari universitari in materie giuridiche;

2) Consigli Giudiziari: sparsi in tutto il territorio nazionale (per ogni Procura presente nella rispettiva Provincia), e composti da 11 membri: 8 magistrati e 3 laici, cioè 2 avvocati con almeno 10 anni di professione e 1 professore universitario in materie giuridiche. 

Attualmente, in questi organi, i membri “laici”, cioè che rappresentano professori universitari e avvocati, non partecipano ai pareri riguardanti la valutazione dell’operato dei magistrati (il passaggio esatto degli articoli di legge si trova qui sotto, nella sezione delle fonti ufficiali). 

Quindi, per ora, i rappresentanti del mondo “laico” che partecipano alla valutazione dei magistrati sono gli 8 membri presenti nel CSM (come appena descritto poco qui sopra). 

VOTARE SI: abolisce l’attuale funzionamento della legge.

VOTARE NO: mantiene l’attuale legge immutata. 

5. SCHEDA VERDE: Abolizione elezione magistrato con raccolta firme

Domanda scritta sulla scheda:

“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”

CHE SIGNIFICA? 

I membri del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura – vengono selezionati per votazione elettorale, alla quale partecipano le Camere del Parlamento, Senatori e Deputati, e i magistrati su tutto il territorio nazionale. Il Parlamento elegge i membri “laici” del CSM, cioè i candidati tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di professione. I magistrati vengono eletti da tutti i membri della magistratura. 

COME FUNZIONA LE LEGGE: 

Secondo la legge, un magistrato per candidarsi deve presentare una lista di “magistrati presentatori” (sostenitori), raccogliendo almeno 25 firme e un massimo di 50. 

VOTARE SI: abolisce la clausola delle raccolta delle firme e consente la candidatura senza lista.

VOTARE NO: mantiene la legge immutata. 

Autore: Marco Giordano
(biografia e credenziali)

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FONTI UFFICIALI:

Fac Simile scheda elettorale – sito ufficiale Ministero dell’Interno:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-05/quesito_01_-_roma.pdf

Reato di Peculato:
https://www.treccani.it/enciclopedia/peculato/

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art314.html

Reato di Concussione:
https://www.treccani.it/vocabolario/concussione/

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art317.html

Condanna in via definitiva:
https://www.brocardi.it/dizionario/118.html

Misura di prevenzione:

articolo originale della legge Severino – art. 10 comma 1 lettera “f”:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=2022-06-01 

definizione:
https://www.treccani.it/enciclopedia/misure-di-prevenzione/

Misure cautelari:
https://www.treccani.it/enciclopedia/misure-cautelari/

https://www.brocardi.it/dizionario/4465.html

Ministero dell’Interno:
https://www.interno.gov.it/it/notizie/quesiti-e-colori-schede-i-referendum-abrogativi-12-giugno

Magistrato:
https://www.treccani.it/vocabolario/magistrato/

https://www.atlantedelleprofessioni.it/professioni/magistrato-magistrata

(atlante delle professioni dell’Università degli studi di Torino) 

Pubblico Ministero: 
https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html

https://www.treccani.it/enciclopedia/pubblico-ministero-diritto-processuale-penale/

Esclusione di avvocati e professori universitari dai pareri sulla valutazione dell’operato dei magistrati:
– articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, che applica l’articolo 7 comma 1 lettera a) dello stesso decreto, che applica l’articolo  7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 

Consiglio Superiore della Magistratura:
https://www.csm.it/web/csm-internet/csm/composizione/consiliatura-attuale

https://www.quirinale.it/page/csm

Consigli Giudiziari:
https://www.treccani.it/enciclopedia/consigli-giudiziari_%28Diritto-on-line%29/

Presentazione lista per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura:
art. 25 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195

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